Statuto dell’Associazione “Cohousing in Toscana APS”

Statuto dell’Associazione“Cohousing in Toscana APS”

Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Ai sensi del D. Lgs 117/2017 e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione di promozione sociale denominata Cohousing in Toscana APS con sede legale in Firenze, che ha durata a tempo indeterminato.
Art. 2 (Scopo, finalità e attività)
L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.In particolare , l’associazione è apartitica, indipendente, aconfessionale e svolge attività di promozione e utilità sociale nell’ambito del cohousing. Si intende per cohousing, in questo contesto,una comunità residenziale nella quale ciascuno dei componenti ha una propria abitazione in proprietà o in affitto e fruisce di spazi e servizi gestiti in comune. Ciò favorisce, promuove e sostiene la realizzazione di forme abitative caratterizzate da principi di convivenza e democrazia partecipata, ispirati al rispetto del individuo, alla reciproca accettazione, alla solidarietà e al sostegno intergenerazionale, anche con riguardo a soggetti deboli.Promuove la sperimentazione di nuove forme di partecipazione e condivisione delle decisioni dei soci, basata su tecniche di comunicazione non violenta e attraverso pratiche decisionali basate sul consenso, per le scelte dei luoghi, l’acquisizione degli immobili, la tipologia abitativa, gli spazi comuni e le attività.Promuove tra i soci uno stile di vita orientato alla comunicazione, alla relazione, alla condivisione e al reciproco aiuto, attraverso attività esperienziali di convivenza in gruppo, anche attraverso l’utilizzo di spazi e attività appropriati.Promuove la progettazione abitativa nel rispetto dell’ambiente, della sua salvaguardia e dell’usosostenibile delle risorse attraverso strutture a basso consumo energetico, raccolte differenziate,riciclo dell’acqua, uso della bioedilizia e della bioarchitettura. Promuove e favorisce la nascita di una rete di relazioni con altri soggetti o comunità aventi principie scopi similari per lo scambio delle esperienze, eventuali accordi di cooperazione e di economia solidale. Ci induce a rapportarci con le Istituzioni, Fondazioni, Enti, Aziende che si occupano di sviluppo sostenibile, energie alternative, salvaguardia dell’ambiente. Ci porta a promuovere la domanda di cohousing attraverso l’organizzazione di incontri, dibattiti, seminari, eventi in cui siano coinvolte anche le istituzioni.L’associazione, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, si avvale in modo prevalente della attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5 Cts.
– promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa nonarmata; -promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.L’associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizione economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.L’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell’Art.7 del Codice del Terzo settore – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza, e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico
Art. 3 (Attività dell’associazione)
L’associazione Cohousing in ToscanaAPS per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:a)ricerca presso privati e enti pubblici di unità immobiliari, aree fabbricabili da valorizzare e/o edifici dismessi da ristrutturare attraverso progetti di cohousing.b)ricerca e acquisizione di terreni e immobili offerti in comodato o donazione da enti pubblici o privati per la realizzazione degli scopi dell’associazione.c)promozione e coordinamento di società cooperative o di altra tipologia con il fine di realizzare complessi abitativi ispirati ai principi dell’associazione.d)ricerca e diffusione fra i soci di informazioni relative a metodi di progettazione e costruzione alternativi (esempio case prefabbricate, pratica dell’auto costruzione) a basso consumo energetico, bioedilizia, bioarchitettura.e)predisposizione di progetti abitativi che tengano conto delle finalità relative ai servizi e spazi comuni di cui all’articolo 2.f)predisposizione di richieste da sottoporre agli enti pubblici (Comuni, Provincie e Regioni) per l’introduzione nei regolamenti urbanistici di politiche abitative basate sul cohousing.g)realizzazione di eventi (convegni, seminari, dibattiti, ecc.) per la promozione, diffusione, conoscenza del concetto di cohousing, delle esperienze realizzate e in corso di realizzazione.h)assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, compresa la collaborazione ovverola promozione e/o partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie outili per il conseguimento delle proprie finalità i)promuovere attività di raccolta fondi.
Art. 4 (I soci)
Sono ammessi all’Associazione tutti coloro che, superata la maggiore età e, presentata domanda scritta al Consiglio Direttivo che provvede all’ammissione, ne condividono le finalità ed accettano ilpresente Statuto. Sono inoltre ammesse altre Associazioni di Promozione Sociale, Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro.Contro l’eventuale rifiuto di ammissione è possibile proporre appello all’Assemblea.
L’iscrizione dei soci ordinari è valida dopo il pagamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. I soci si dividono nelle seguenti categorie:- Fondatori, coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione;- Ordinari, tutte le persone fisiche ed altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro presentate da almeno un socio dell’Associazione;- Onorari, coloro che hanno apportato particolari contributi nello sviluppo delle finalità dell’Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa . Essi hanno diritto di voto.L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, dagli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo a propri associati nei limiti indicati dall’articolo 36 del Codice del Terzo settore.
Art. 5 (Diritti e doveri dei soci)
Ogni socio ha il diritto di partecipare all’assemblea annuale purché in regola con il pagamento della quota associativa.Ogni socio ha diritto ad un voto.Ogni socio ha il diritto di conoscere i programmi attraverso i quali l’Associazione intende perseguire le finalità sociali.I soci hanno diritto di essere informati delle iniziative sociali attraverso il portale dell’Associazione.Ogni socio ha diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletto negli stessi.Ogni socio ha diritto di essere rimborsato per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo.Ogni socio ha diritto a dimettersi in qualsiasi momento previa comunicazione scritta.Ogni socio ha diritto di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi attraverso le seguenti modalità: richiesta di appuntamento alla segretaria che li ha in consegna in formato cartaceo.I soci hanno l’obbligo di rispettare il presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali.I soci hanno l’obbligo di versare nei termini stabiliti la quota sociale e gli eventuali contributi associativi. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.I soci hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente gli eventuali cambi di residenza.Art. 6(Recesso ed esclusione dei soci)La qualità di socio si perde per dimissioni, espulsione, morosità. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o gravi scorrettezze nei confronti dell’associazione e/o quando contravvenga ai doveri stabiliti dallo statuto.L’espulsione di un socio è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltatole motivazioni e gli argomenti dell’interessato, il quale potrà appellarsi entro 30 gg. all’assemblea dei soci.La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo
Art. 7 (Gli organi sociali)
Gli organi dell’Associazione sono:L’Assemblea dei sociL’Organo di amministrazione (= Consiglio direttivo)Il PresidenteIl Collegio dei probiviri (eventualmente)Il Collegio dei revisori (eventualmente)L’Organo di controllo
Art. 8 (L’Assemblea dei soci)
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.L’assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno (OdG), da inviare con lettera personale ai soci, tramite e-mail e/o tramite la pubblicazione dell’annuncio sul sito internet dell’associazione, almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza.L’assemblea può essere ordinaria e/o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento dell’associazione, o comunque ogni qual volta essa si renda necessaria per le esigenze dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 9 (Compiti dell’Assemblea dei soci)
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.Ciascun associato ha un voto.Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare solo un altro socio.L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, Presidente, Organo di amministrazione, Vicepresidente e (se previsto) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;- approva il il conto consuntivo ed il rendiconto economico finanziario preventivo;- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;- delibera sulla esclusione degli associati;- delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;- delibera lo scioglimento , la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L’assemblea ordinaria dei soci deve inoltrea)determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;b)approvare l’eventuale regolamento interno;c)deliberare su quanto altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dall’Organo di amministrazione.L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per approvazione del bilancio di esercizio.4

Art. 10(Validità delle assemblee)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranzadegli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno,qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Tra la prima e la secondaconvocazione deve intercorrere almeno un’ora.Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentatiper delega; esse sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità dellepersone (o quando l’assemblea lo ritenga opportuno).L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà deisoci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve ilpatrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario (oppureda un componente dell’assemblea appositamente nominato), e sottoscritto dal Presidente.Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.
Art. 11(Organo di amministrazione)
L’Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato per gravi motivi con motivazione.Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.In particola, e tra gli altri, sono compiti di questo organo di predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge.Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settoreo se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra 7 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili, senza limite di mandato.L’Organo di amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e ilTesoriere.In caso di dimissioni di un componente dell’Organo di amministrazione , viene cooptato l’Organo di amministrazione il primo dei non eletti.Qualora per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Organo di amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.L’Organo di amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea;
a)redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea dei Soci;
b)cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
c)redige i rendiconti economico finanziari da sottoporre all’Assemblea;
d)stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale;
e)delibera circa l’ammissione, la radiazione o l’espulsione dei soci;
f)determina l’ammontare delle quote associative e le modalità di versamento.Tutte le cariche sono svolte a titolo gratuito.
Art. 12 (Il Presidente)
Il Presidente è eletto dall’assemblea dei soci.Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’associazione; la sua carica è incompatibile con altre cariche sociali all’interno dell’associazione stessa.Il Presidente presiede l’assemblea dei soci e l’Organo di amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’assemblea e arte di quest’ultimo alla prima riunione utile.Il Presidente convoca l’assemblea dei soci e l’Organo di amministrazione, in via ordinaria e straordinaria.Il Presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.In caso di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
Art. 13 (Il Segretario)
Il Segretario viene eletto dall’Organo di amministrazione nella prima seduta fra i suoi membri e resta in carica 3 anni ed è rieleggibile.Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali.
Art. 14 (Il Tesoriere)
Il Tesoriere viene eletto dall’Organo di amministrazione nella prima seduta fra i suoi membri e restain carica 3 anni ed è rieleggibile.Il Tesoriere svolge le seguenti mansioni: tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili ed il registro degli associati.
Art. 15 (Il Collegio dei probiviri)
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere un Collegio di Probiviri, in numero massimo di tre, che dura in carica tre anni, a cui demandare secondo modalità da stabilirsi la vigilanza sulle attività dell’Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono inappellabili.
Art. 16 (Il collegio dei revisori)
L’Assemblea qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Revisori dell’Associazione composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.Il Collegio ha il compito di partecipare alle riunioni del Organo di amministrazione e dell’Assemblea, verificare e controllare l’operato dell’Organo di amministrazione e l’operato dell’Associazione per verificarne la rispondenza agli scopi statutari ed alla normativa vigente. I controlli sono trascritti su apposito libro.Il Collegio potrà altresì indirizzare al Presidente ed ai membri dell’Organo di amministrazione le raccomandazioni che riterrà utili al fine di permettere il miglior assolvimento dei compiti loro assegnati nel rispetto delle norme e dello Statuto.Il compenso ai membri del Collegio dei Revisori, solo se non Soci, è determinato dall’Organo di amministrazione nel rispetto della legislazione vigente.
Art. 17(Organo di controllo)
L’Organo di controllo anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co, 1 art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l’Organo di controllo è costituito da revisori legaliscritti nell’apposito registro. L’Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà attodegli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.I componenti dell’Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Art. 18 (Patrimonio dell’Associazione)
Il patrimonio dell’associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale-L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:a)quote associative e contributi degli associati;b)contributi volontari di privati, donazioni, erogazioni e lasciti diversi;c)contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;d)contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;e)entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionatif)proventi da attività di raccolta fondi
Art. 19(Divieto di distribuzione degli utili)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Art. 20 (Bilancio di esercizio)
Ogni anno dovrà essere redatto dall’Organo di amministrazione un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto; il rendiconto sarà depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 gg. prima dell’assemblea e potrà essere consultato da ogni associato.Dal rendiconto dovranno risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e tutte le spese per voci analitiche.Il rendiconto economico-finanziario deve coincidere con l’anno solare. Il rendiconto economico-finanziario consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.Il bilancio preventivo è approvato a maggioranza dall’Assemblea entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce.
Art. 21 (Libri)
L’associazione deve tenere i seguenti libri:- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;- registro dei volontari, non occasionali;- libro delle adunanze e delle deliberazioni;- dell’Assemblea in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuta a cura dell’Organo di amministrazione.-dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso;-dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso-degli eventuale altri organi associativi, tenuti ciascuna a cura dell’Organo cui si riferisce.
Art. 22 (Responsabilità patrimoniale)
L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate.L’associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.
Art. 23 (Scioglimento dell’associazione)
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria dei soci con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci presenti, e provvede anche a nominare uno o più liquidatori anche non associati.
Art. 24 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)
In caso di scioglimento dell’associazione , il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio
Art. 25 (Disposizioni finali)
Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
                                                         IL PRESIDENTE                                                                                ILSEGRETARIO